Gestire un accertamento esecutivo

Descrizione

Gestire un accertamento esecutivo

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Approfondimenti

  1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
    • inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica
    • utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti
    • accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione Pente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui al Regio Decreto (Codice civile) 16/03/1942, n. 262, art. 2729. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
      • degli accertatori di cui la Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, com. 179 e 182 ove nominati
      • del proprio personale dipendente
      • di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento
      • utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  2. per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
    • delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
    • delle comunicazioni di fine lavori ricevute; dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree
    • dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  3. ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n. 138, art. 1, com. 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
  4. nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, com. 161 e 162  e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 792, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo
  5. il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato
  6. gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività
  7. in attuazione della Legge 31/12/2018, n. 145, art. 1, com. 1091,  ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, il comune attribuisce compensi speciali al personale addetto al Dipartimento medesimo, destinando a tale finalità un importo non superiore al 5% delle somme riscosse nell'esercizio fiscale precedente a titolo di recupero evasione IMU e Tari. Nel rispetto del dettato normativo la quota attribuita al trattamento economico accessorio è attribuita mediante contrattazione integrativa.

  1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dal Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 17, com. 3.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let,a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
  4. ai sensi del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 12, com. 5 quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata del triplo
  5. ai sensi del Decreto legislativo 24/06/2015, n. 158, art. 16, com. 1 la sanzione è aumentata del 50% nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altre violazioni della stessa indole. Per violazione della medesima indole si intendono non solo violazioni riferite alla medesima disposizione, bensì anche violazioni riferite a disposizioni diverse.
  6. i commi 4 e 5 si applicano, in luogo del c.d cumulo materiale, solo nell'eventualità in cui tale applicazione si rilevi vantaggiosa per il contribuente
  7. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
    • soggetti che fruiscono dell'assistenza economica
    • soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico e sociale
    • esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno hanno subito danni da eventi calamitosi o non prevedibili.